Condominio

Privacy e Imprese: il Condominio

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Consulenza per la gestione della privacy

I condomini devono essere considerati come contitolari di un medesimo trattamento e, in quanto tali, hanno diritto di conoscere e di ricevere tutte le informazioni relative all'amministrazione del condominio, di norme gestite da un amministratore.

I dati dei condomini non possono essere comunicati a terzi (salvo loro consenso). Ad esempio, non sono comunicabili a terzi i prospetti contabili, il verbale di assemblea, ne è permessa la presenza di terzi in assemblea.

Non possono essere affitti in spazi condominiali avvisi di moro o solleciti di pagamento. Dati relativi ai singoli condomini possono costituire oggetto solo di comunicazione individuale o di trattazione assembleare. Possono quindi essere affissi sugli spazi comuni solo avvisi di interesse comune o comunicazioni urgenti.

Il singolo condomino avrà diritto a poter accedere ai propri dati esercitandolo  nei confronti del condominio, anche tramite istanza all’amministratore.

Tema molto problematico è quello della video sorveglianza degli spazi comuni per fini di sicurezza. In generale è una pratica illecita l’apposizione di una telecamera rivolta sullo spazio di pertinenza di un vicino, che possa quindi raccogliere immagini di vita privata. Il singolo condomino può utilizzare lecitamente un sistema di video sorveglianza quando tiene conto dell'angolo di visuale delle riprese e si limita ai soli spazi di sua esclusiva pertinenza, non fa registrazioni, e controlla solo i propri visitatori. La liceità della  sorveglianza è quindi condizionata all'angolo di visuale delle riprese che deve essere limitata agli spazi di sua esclusiva pertinenza, mentre preclusa per ogni altro tipo di ripresa di immagini relative agli spazi comuni.

Diversamente,  la video sorveglianza su spazi comuni, deliberata dall’assemblea condominiale, può essere effettuata solo per motivate esigenze di tutela delle persone e dei beni, quando risultino inadeguati altri mezzi di controllo o di sicurezza. La delibera condominiale deve precisare le parti comuni che si vogliono proteggere, escludendo gli spazi e le aree non comuni, gli edifici, le porte e le finestre dei privati.

In tema si  ricorda una sentenza della corte costituzionale, numero 149 del 2008, secondo cui non esiste violazione della  riservatezza se, senza accorgimenti, è possibile osservare quello che accade nel balcone o nell'uscio del vicino. Ma se con accorgimenti, come la video sorveglianza, è possibile una costantemente osservazione delle persone che escono  dall'uscio del vicino, tale pratica risulta non lecita.

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