Registrazione Colloquio

Privacy e Imprese: Registrazione Colloquio

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Consulenza per la gestione della privacy

La registrazione di un colloquio costituisce senza dubbio un trattamento di dati personali, perché comporta l'acquisizione di un dato, cioè la voce, che rende individuata o individuabile il soggetto interessato. Sussiste illiceità del trattamento, quando la registrazione è effettuata dal datore di lavoro senza che sia palese la finalità, dalla banca se l'interessato non è stato informato in sede contrattuale o prima dell'inizio della conversazione, durante l'assemblea dei condomini di un immobile urbano se non vi è stato un loro preventivo consenso. Non si profila invece un trattamento illecito quando il soggetto che registra intende tutelarsi giudizialmente non incorrendo in tal caso l'obbligo di consenso, o quando la registrazione si è conservata per fini personali, senza comunicazione sistematica o diffusione della conversazione.

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