Settori Specifici

Privacy per Specifici Settori

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Consulenza per la gestione della privacy

Per specifici settori il legislatore ha avvertito la necessità di provvedere con disposizioni particolari, che talvolta derogano  alla disciplina generale prevista dal Codice della Privacy.

In ambito sanitario sono previste per gli operatori sanitari pubblici, per il medico di medicina generale o per il pediatra, modalità semplificate di informative e di richieste del consenso: ad esempio l'informativa può essere data per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per l'attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, anche se erogate da reparti diversi. Il consenso può essere manifestato con un'unica dichiarazione annotata dall'esercente della professione sanitaria. In caso di urgenza, come emergenze sanitarie o d’igiene pubblica, l’informativa e il consenso possono essere anche successive alla presente alla prestazione. Da evidenziare che queste regole sono applicabili solo se le operazioni di trattamento sono indispensabili per perseguire finalità sanitarie. In mancanza di tale condizione continuano a trovare applicazione le regole generali.

In ambito di lavoro e previdenza il Codice della Privacy ha semplificato gli adempimenti da parte del datore di lavoro, stabilendo che non sia più necessaria la raccolta del consenso del dipendente per il trattamento dei dati sensibili, se necessari per la gestione del rapporto di lavoro.

Ampie problematiche riguardano il controllo a distanza dei dipendenti da parte del datore di lavoro. Infatti, il diritto alla riservatezza del  lavoratore si concretizza come un limite alla facoltà del datore di lavoro di controllo e verifica dei suoi dipendenti . I casi più frequenti di contrasto si verificano quando il lavoratore ricorre alla magistratura impugnando un licenziamento che sia stato determinato da atti  lesivi del proprio diritto alla riservatezza. In merito, la normativa di  riferimento è l'articolo quattro dello statuto dei lavoratori secondo cui: “E’ vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano necessarie per esigenze di organizzazione e produttive ovvero per la sicurezza dei lavoratori, ma dei quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza  del datore di lavoro, deve provvedere l'ispettorato del lavoro dettando le modalità per l'uso di tali impianti

Riguardo la video-sorveglianza in aree pubbliche, sussistono precise regole. I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere. I cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di video sorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui sistemi di video-sorveglianza, istallati da soggetti pubblici e privati, siano collegati alle forze di polizia, è necessario porre uno specifico avviso.

Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore  in relazione ad indagini e per attività particolarmente rischiose (banche). Comunque il termine di detenzione non può superare la settimana.

Sono poi obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni del Codice della Strada. Le telecamere potranno riprendere solo la targa del veicolo e non  il conducente, i passeggeri ed eventuali pedoni.

Anche i privati, per tutelare la loro sicurezza e  i propri beni, posso installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base di determinate regole e prescrizioni stabilite dal Garante della Privacy. Impianti di video-sorveglianza dovranno essere attivati solo quando altre misure di controllo siano valutate insufficienti o inattuabili. La video-sorveglianza dovrà essere esercitata  rispettando il principi di proporzionalità e di necessità, sia nella scelta delle apparecchiature di ripresa da installare, sia nelle varie fasi del trattamento delle riprese. Si dovrà quindi rispettare il principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati ai fini perseguiti.

Il Codice della Privacy stabilisce inoltre delle misure restrittive nei casi in cui il marketing diretto venga svolto con l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, fax o di altri strumenti di comunicazione elettronica. In questi casi sarà necessario il consenso preventivo dell'interessato all'iniziativa commerciale, consenso che dovrà essere chiaramente espresso. Negli altri casi di utilizzo di diverse tecniche di comunicazione a distanza, le iniziative di comunicazione o marketing diretto non richiedono consenso preventivo del destinatario, il quale potrà tuttavia opporsi in qualsiasi momento manifestando in tal senso la propria contrarietà all'uso dei suoi dati personali.

In questa sezione trovate gli articoli sulla gestione della privacy, i soggetti della privacy, gli adempimenti, i diritti dell'interessato, le misure di sicurezza, la privacy per specifici settori.

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