Video Sorveglianza
Privacy e Imprese: la Videosorveglianza
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Consulenza per la gestione della privacy
Il sistema di video sorveglianza può essere usato solo quando sia strettamente necessario, secondo il principio generale di necessità imposto dal Codice della Privacy. Il sistema e il relativo programma informatico, non devono rilevare dati personali relativi a persone identificabili quando la finalità del trattamento si può conseguire anche con dati anonimi.
I dati personali oggetto del trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattati. Non è ammessa quindi la video sorveglianza per ragioni generiche o per fini promozionali, turistici o pubblicitari, o per fini puramente dimostrativa o artefatti (come una telecamera finta). Quindi la video sorveglianza è ammessa solo quando il titolare di un’impresa l’adotta per aumentare la sicurezza dei luoghi ove svolge la propria attività.
L'interessato ha diritto di conoscere che la zona in cui entra, o si trova, è video sorvegliata. L'informativa si attua mediante cartelli appositamente predisposti. Il cartello deve essere posizionato nei luoghi di ripresa o nelle vicinanze, avere carattere ben visibili, avvertire se le immagini sono solo visionato o anche riprese.
Vanno inoltre designati per iscritto tutti gli incaricati che possono utilizzare l'impianto o visionare la registrazione. I dati vanno adeguatamente protetti per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità originali.
I dati potranno essere conservati non oltre il tempo strettamente necessario per perseguire il fine. La conservazione dei dati può durare massimo 24 ore. Un allungamento di tale limite è da considerarsi comunque fatto eccezionale, e comunque mai oltre una settimana.
In generale, la video sorveglianza abbinata alla registrazione dei dati raccolti, richiede la presenza di concrete situazioni di rischio: per la protezione delle persone o dei beni del patrimonio aziendale, per l'erogazione di particolari servizi pubblici, per attività pericolose che si svolgono in luoghi aperti al pubblico o che richiedono particolare protezione.
Diversamente, la video sorveglianza senza registrazione o con conservazione delle immagini per poche ore, come gli impianti a circuito chiuso, può essere adottata semplicemente quando non siano presenti altri efficaci mezzi di controllo di sorveglianza e purché non effettuata in modo sproporzionato.
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