Controllo Dipendenti

Privacy e Imprese: Controllo dei Dipendenti

Consulenza per la gestione della privacy

L'utilizzo improprio di strumenti elettronici e telematici aziendali, usati dal datore di lavoro per un controllo dell'attività dei propri dipendenti, è fonte di diffuso contenzioso.

Riguardo tale tematica sono stati fissati alcuni principi:

-il datore di lavoro deve assicurare il corretto impiego degli strumenti elettronici, stabilendo le modalità, finalità, sicurezza d'uso, disponibilità e di integrità, tenendo conto dei diritti alla riservatezza e dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e dei diritti alle relazioni sindacali;

-valgono sempre i principi fissati dal Codice della Privacy, in particolare quelli di necessità, di minimo utilizzo dei dati personali, di correttezza, di informativa specifica e particolareggiata, di finalità determinata ed esplicita,  dei limiti della pertinenza e della non eccedenza, il principio della misura meno invasiva possibile.

-gli strumenti hardware e software diretti al controllo del dipendente sono vietate dall'articolo quattro dello statuto dei lavoratori;

-è lecita la possibilità di un controllo indiretto derivante dal sistema utilizzato per esigenze produttive e di sicurezza, fermi restando gli obblighi di informazione e consultazione nei confronti dei lavoratori e dei sindacati.

A riguardo,  i datori di lavoro hanno l'onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet e di indicare se, in quale misura e con quali modalità, vengono effettuati controlli. Si prescrive inoltre l'adozione e la pubblicazione di un disciplinare interno e l'adozione di misure di tipo organizzativo. Relativamente alla navigazione sul web,  andranno individuati i siti considerati correlati alla prestazione lavorativa, andranno predisposte configurazione di sistema che prevengano determinate operazioni, il trattamento dei dati eventualmente raccolti sull’uso del web dovrà avvenire in forma anonima e la loro conservazione per il tempo strettamente necessario per le necessità produttive e di sicurezza. Riguardo l'utilizzo della posta elettronica il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione indirizzi condivisi da più lavoratori eventualmente affiancati  agli indirizzi individuali, prevedere l'eventuale attribuzione di indirizzi ad uso privato, la possibilità di delegare un altro lavoratore alla verifica dei messaggi, prevedere un sistema che, in caso di prolungata assenza del lavoratore,  ivi messaggi di risposta che contengono le coordinate di un altro dipendente o che consentano comunque di contattare l'impresa presso in cui opera il lavoratore assente, prevedere un'inserzione di messaggi di avvertimento ai destinatari che avvertano della natura personale o meno dei messaggi inviati.

È comunque vietato ai datori di lavoro l'adozione di sistemi hardware e software che mirino al controllo a distanza del lavoratore mediante: la lettura o la registrazione sistematica di messaggi di posta elettronica, la riproduzione o l’eventuale memorizzazione sistematica della pagina Web visitate dal lavoratore, la lettura o la registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiera o dispositivo analogo, l'analisi occulta dei computer portatili affidati in uso.

Il titolare potrà comunque effettuare il trattamento dei dati personali non sensibili quando ci sia una valida manifestazione di consenso da parte del lavoratore, la necessità di esercitare un diritto in sede giudiziaria, l'accordo con le rappresentanze sindacali. Diversamente potrà effettuare il trattamento dei dati sensibili solo quando sia necessario un esercizio di un diritto in sede giudiziaria, per la salvaguardia della vita e delle immunità  fisica o per obblighi di legge.

Resta la problematica dei sistemi che permettono nei fatti  un costante controllo a distanza dei lavoratori e che ne registrino la condotta sul lavoro, o strumenti per misurare il rendimento del lavoratore. In tal caso il datore di lavoro dovrà rispettare questi principi e limiti:

-predisporre un informativa agli interessati che, oltre gli elementi previsti dal Codice della Privacy, fornisca le informazioni sulle finalità perseguite, sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema;

-accesso ai dati trattati consentito solo ad  incaricati del trattamento, che ne possono prendere visione in ragione della mansione svolta.

-conservazione dei dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità.

-notificazione del trattamento svolto  al  Garante della Privacy.

-designazione del fornitore del servizio quale responsabile del trattamento, con precise istruzioni sulle operazioni da effettuare, sui dati pertinenti e non eccedenti da trattare, sulle prescrizioni dettate dal garante della privacy.

In questa sezione trovate gli articoli sul controllo dei dipendentivideo sorveglianza,acquisizione immaginiregistrazione colloquio , spammingconservazione daticondominio,provider.

Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la gestione della privacy  visitate questa pagina o contattate  lo studio alla mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al numero 328-9687469 o attraverso il modulo di contatto sottostante.

Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ambia disciplina della privacy. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

 

Informazioni aggiuntive